IVA sui libri/ebook, la Corte di Giustizia Europea: “Spetta agli Stati decidere in base agli usi del consumatore medio”.

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La Corte di Giustizia Europea ha stabilito in una recente sentenza che la decisione sull’aliquota IVA da applicare sui libri in formati diversi da quello cartaceo spetta agli Stati membri, in considerazione delle caratteristiche e della percezione del consumatore medio.

La Corte fu interpellata nel 2o11 a seguito di un procedimento “proposto dalla K Oy – una casa editrice finlandese – contro la decisione della Keskusverolautakunta (commissione tributaria centrale), secondo cui l’aliquota ridotta d’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l’«IVA»), prevista per la fornitura di libri pubblicati in formato cartaceo, non può essere applicata alla fornitura di libri pubblicati su supporti fisici diversi dalla carta.” Numerosi paesi avevano inviato in merito le loro osservazioni alla Corte di Giustizia, fra questi l’Irlanda, l’Estonia, la Germania e la Grecia.

La decisione della Corte lascia libertà di manovra agli Stati membri. Il Tribunale ha infatti stabilito che va salvaguardato il principio della neutralità fiscale, il quale “osta a che beni o prestazioni di servizi simili, che si trovano in concorrenza gli uni con gli altri, siano trattati in modo diverso dal punto di vista dell’IVA“. Se e come i libri di carta offrano beni o prestazioni di servizi simili ai libri elettronici o agli audiolibri, spetta agli Stati membri stabilirlo: per farlo occorre “tenere conto del punto di vista del consumatore medio. Beni o prestazioni di servizi sono simili quando presentano proprietà analoghe e rispondono agli stessi bisogni presso il consumatore, in funzione di un criterio di comparabilità nell’uso, e quando le differenze esistenti non influiscono in modo considerevole sulla decisione del consumatore medio di optare per l’uno o per l’altro di detti beni o prestazioni di servizi”.

D’interesse anche il punto successivo della sentenza: “Va osservato che, anteriormente alla modifica introdotta dalla direttiva 2009/47, l’allegato III, punto 6, della direttiva IVA contemplava «[la] fornitura di libri (…)». La direttiva 2009/47 ha modificato il testo del punto 6 dell’allegato III della direttiva IVA, che include ormai la «fornitura di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico (…)» nell’elenco dei beni o delle prestazioni che possono beneficiare di un’aliquota IVA ridotta.”

Se dunque gli eBook in Italia vengono venduti con IVA piena è perché, considerando il punto di vista del consumatore medio, lo Stato italiano ha reputato di non dover ritenere gli eBook alla stregua del libro cartaceo (diversamente dagli audiolibri e dai libri con supporto CD che beneficiano di un’IVA ridotta). “Spetta agli Stati membri, fatto salvo l’obbligo di rispettare il principio di neutralità fiscale inerente al sistema comune dell’IVA, determinare a quali supporti fisici l’aliquota IVA ridotta si applichi.”

Riportiamo integralmente l’ultima parte della sentenza:

“In tale contesto, occorre precisare, come ha fatto il governo irlandese e come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 54 delle sue conclusioni, che, in un caso come quello di cui alla controversia principale, dato che la valutazione del consumatore medio può variare in funzione del grado eventualmente diverso di penetrazione delle nuove tecnologie in ogni mercato nazionale e del grado d’accesso ai dispositivi tecnici che consentono a detto consumatore di avvalersi di libri pubblicati su supporti fisici diversi dalla carta, occorre prendere come riferimento il consumatore medio di ciascuno Stato membro.

31      Alla luce di quanto esposto, spetta al giudice del rinvio verificare, come si è osservato al punto 25 della presente sentenza, se i libri pubblicati in formato cartaceo e quelli che sono pubblicati su supporti fisici diversi siano prodotti idonei ad essere considerati simili da parte del consumatore medio. Spetta a tale giudice valutare, a questo scopo, se detti libri presentino proprietà analoghe e rispondano agli stessi bisogni in funzione di un criterio di comparabilità nell’uso al fine di verificare se le differenze esistenti influiscano o no in modo considerevole o rilevante sulla decisione del consumatore medio di optare per l’uno o per l’altro di tali libri.

32      Tale risposta non varia a seconda del tipo di supporto utilizzato, del contenuto del libro in parola, o a seconda delle proprietà tecniche del supporto fisico di cui trattasi, dato che sono siffatte circostanze, tra le altre, che il giudice del rinvio deve prendere in considerazione al fine di valutare se i libri pubblicati in formato cartaceo e quelli che sono pubblicati su altri supporti fisici siano prodotti idonei ad essere considerati simili da parte del consumatore medio.

33      Se, come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 62 delle sue conclusioni, tali circostanze sono determinanti dal punto di vista del consumatore medio dello Stato membro interessato, è giustificato che la legislazione nazionale non conceda alla cessione di libri registrati su supporti diversi dalla carta l’aliquota IVA ridotta applicabile a quella dei libri stampati. Se invece ciò che importa per tale consumatore è essenzialmente il contenuto simile di tutti i libri, indipendentemente dal loro supporto o dalle loro proprietà, allora l’applicazione selettiva di un’aliquota IVA ridotta non è giustificata.

34      Risulta dall’insieme delle considerazioni che precedono che occorre rispondere alle questioni presentate dichiarando che l’articolo 98, paragrafo 2, primo comma, e l’allegato III, punto 6, della direttiva IVA, devono essere interpretati nel senso che, purché sia rispettato il principio di neutralità fiscale inerente al sistema comune dell’IVA, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare, non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che assoggetta i libri pubblicati in formato cartaceo a un’aliquota IVA ridotta e quelli che sono pubblicati su altri supporti fisici, come CD, CD-ROM o chiavette USB, all’aliquota normale di tale imposta.”

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